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Legge sull’Europa Interoperabile per servizi pubblici meglio collegati

La legge sull’Europa interoperabile (Interoperable Europe Act) è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi del Decennio digitale dell’UE, come la disponibilità online del 100% dei principali servizi pubblici entro il 2030. L’interoperabilità è una caratteristica fondamentale di un mercato unico digitale funzionante e contribuisce a un’attuazione più efficace degli aspetti digitali delle politiche pubbliche, dalla giustizia alla sanità ai trasporti.

I cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni trarranno i maggiori benefici dalla nuova normativa quando utilizzeranno servizi pubblici digitali interconnessi che richiedono lo scambio transfrontaliero di dati. Esempi di tali servizi sono il riconoscimento reciproco dei diplomi accademici o delle qualifiche professionali, lo scambio di dati sui veicoli per la sicurezza stradale, l’accesso ai dati sulla sicurezza sociale e sulla salute, lo scambio di informazioni relative alla fiscalità, alle dogane, all’accreditamento delle gare d’appalto pubbliche, alle patenti di guida digitali, ai registri commerciali. Secondo la valutazione d’impatto, la legge dovrebbe far risparmiare fino a cinque miliardi di euro all’anno.

La legge sarà attuata attraverso una serie di misure chiave:

  • L’istituzione di un quadro di cooperazione a più livelli che riunisca i più alti professionisti del governo digitale degli Stati membri, nonché un’ampia comunità di società civile, esperti, accademici e attori locali, per definire un’agenda comune di interoperabilità e un ecosistema in evoluzione di soluzioni comuni di interoperabilità. Questo quadro sarà guidato dal Comitato per l’Europa interoperabile e sostenuto dalla Comunità per l’Europa interoperabile.
  • L’introduzione di valutazioni obbligatorie dell’interoperabilità per costruire servizi pubblici “interoperabili fin dalla progettazione”. Ciò aiuterà gli enti pubblici a esplorare e affrontare gli aspetti dell’interoperabilità transfrontaliera già nella fase di progettazione di nuovi servizi o strumenti. La Commissione fornirà le linee guida e il supporto necessari.
  • Il “Portale Europa interoperabile”, uno sportello unico per incoraggiare la condivisione e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità affidabili e di alta qualità tra le pubbliche amministrazioni.
  • Meccanismi rafforzati di sostegno all’innovazione e alle politiche, tra cui formazione, sandbox regolamentari per la sperimentazione delle politiche, progetti GovTech pubblico-privati e progetti di sostegno all’attuazione delle politiche, per sviluppare, testare e scalare le soluzioni.

Il regolamento si applica agli enti del settore pubblico, comprese le istituzioni e gli organi dell’UE. L’attuazione dell’Atto per l’Europa interoperabile sarà finanziata dal Programma Europa Digitale (DIGITAL).

In base alla tempistica definita nel regolamento, la maggior parte delle disposizioni si applicherà entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore.

Le istituzioni, gli organi e le agenzie europee e gli enti del settore pubblico effettueranno valutazioni di interoperabilità a partire da gennaio 2025

Gli Stati membri designeranno le autorità nazionali competenti 9 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento, entro gennaio 2025.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il seguente LINK.

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Intelligenza artificiale: il Parlamento europeo approva la legge

L’AI ACT si propone di istituire un quadro normativo completo che stabilisca gli standard per lo sviluppo e l’impiego responsabile dell’Intelligenza Artificiale – IA nel contesto occidentale.

Grazie all’AI ACT l’Unione Europea vuole fornire uno strumento per proteggere “i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di IA ad alto rischio, promuovendo nel contempo l’innovazione e assicurando all’Europa un ruolo guida nel settore”.

La legge europea sull’intelligenza artificiale si basa su due concetti fondamentali: il rischio e la fiducia.

Per quanto riguarda il rischio vengono delineati 4 livelli:

  • Rischio Inaccettabile: comprende pratiche e applicazioni di IA vietate, in quanto costituiscono una minaccia ai diritti fondamentali dei cittadini. Tra queste, troviamo sistemi di categorizzazione biometrica basati su dati sensibili e l’estrapolazione indiscriminata di immagini facciali da fonti online, come registrazioni di telecamere a circuito chiuso. Sono vietati anche sistemi che riconoscono le emozioni sul luogo di lavoro o nelle scuole, pratiche di credito sociale e tecnologie di polizia predittiva.
  • Rischio elevato: comprende sistemi di IA utilizzati in settori critici come infrastrutture, istruzione, sicurezza dei prodotti e gestione dell’occupazione. Include anche servizi essenziali come migrazione, giustizia e processi democratici. Ad esempio, i sistemi di identificazione biometrica a distanza rientrano in questa categoria.
  • Rischio limitato: si riferisce ai rischi associati alla mancanza di trasparenza nell’utilizzo dell’IA. Ad esempio, un testo generato dall’IA deve essere etichettato come tale quando pubblicato per informare gli utenti su questioni di interesse pubblico. Questo mira a contrastare la disinformazione e la produzione di deepfake.
  • Rischio minimo o nullo: all’interno di questa categoria troviamo, ad esempio videogiochi abilitati per l’IA o filtri antispam, e non vengono imposte regole particolari.

Il regolamento impone obblighi specifici per l’IA in base ai rischi e all’impatto potenziale. In particolare, la nuova legge prevede:

  • il divieto di alcune applicazioni di AI che minacciano i diritti dei cittadini: ossia sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili, l’uso indiscriminato di immagini facciali da internet per la creazione di banche dati di riconoscimento facciale, i sistemi di riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole, così come i sistemi di credito sociale e la polizia predittiva basata sulla profilazione;
  • le forze dell’ordine avranno accesso limitato ai sistemi di identificazione biometrica, consentiti solo in specifiche circostanze e con rigide garanzie;
  • i sistemi di IA ad alto rischio dovranno soddisfare obblighi chiari, come valutazione dei rischi, trasparenza e sorveglianza umana, per mitigare possibili danni alla salute, alla sicurezza e ai diritti fondamentali;
  • i sistemi di IA per finalità generali dovranno rispettare requisiti di trasparenza e diritto d’autore;
  • l’istituzione di spazi di sperimentazione per PMI e start-up per sviluppare sistemi di IA innovativi e testarli in condizioni reali.
Next stepS

Il regolamento, ancora soggetto a revisione legale e formale, dovrà essere formalmente approvato dal Consiglio dell’UE. Inizierà ad applicarsi 24 mesi dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, salvo alcune disposizioni che si applicheranno prima.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il seguente LINK.