Accordo politico sullo Spazio europeo dei dati sanitari

Il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio su un nuovo regolamento che renderà più semplice scambiare dati sanitari e accedervi a livello dell'UE.
Accordo politico sullo Spazio europeo dei dati sanitari

Il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su un nuovo regolamento relativo allo Spazio Europeo dei Dati Sanitari (EHDS) che renderà più semplice scambiare dati sanitari e accedervi a livello dell’UE.

Lo spazio europeo dei dati sanitari, che è considerato un pilastro fondamentale dell’Unione europea della salute,  ha come obiettivo la facilitazione dell’accesso e dello scambio di dati sanitari a livello transfrontaliero, al fine sia di sostenere l’erogazione di assistenza sanitaria (“uso primario dei dati”) che di orientare la ricerca sanitaria e l’elaborazione delle politiche in materia (riutilizzo dei dati, detto anche “uso secondario dei dati”).

I vantaggi del nuovo accordo possono essere così riassunti:

  • Accesso più semplice per le persone ai dati sanitari elettronici, sia nel proprio Paese che negli altri Stati Membri.
  • Maggiore Potenziale di ricerca, poiché ricercatori e responsabili politici potranno avere accesso a tipi specifici di dati sanitari sicuri.
  • Interoperabilità dal momento che secondo il regolamento tutti i sistemi di cartelle cliniche elettroniche siano conformi alle specifiche del formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche.

Gli elementi principali dell’accordo provvisorio sono:

  • non partecipazione (opt-out): gli Stati membri possono consentire ai pazienti di opporsi all’uso dei loro dati sanitari ai quali viene effettuato l’accesso, sia da parte dell’operatore sanitario curante (uso primario) sia per un uso ulteriore (uso secondario, sempre a condizioni rigorose), tranne a fini di interesse pubblico, elaborazione di politiche, statistiche e ricerca nell’interesse pubblico.
  • informazioni riservate: se il paziente sceglie di sottoporre le informazioni a restrizioni, gli operatori sanitari potranno accedere ai dati sanitari soggetti a restrizioni solo in situazioni di interesse vitale.
  • dati sensibili: gli Stati membri possono adottare misure più rigorose per disciplinare l’accesso a determinati tipi di dati sensibili, come i dati genetici, a fini di ricerca.
  • titolari di dati di fiducia: al fine di ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri possono stabilire titolari di dati di fiducia in grado di trattare in modo sicuro le richieste di accesso ai dati sanitari.
  • risultanze significative dal punto di vista clinico: se i ricercatori informano gli organismi responsabili dell’accesso ai dati sanitari in merito a risultanze che possono incidere sulla salute di un paziente i cui dati sono stati utilizzati nella ricerca scientifica, detti organismi possono informare il titolare di dati di fiducia, che deve informare di tali risultanze il paziente o l’operatore sanitario curante interessato.

I prossimi passi prevedono:

  • che i paesi dell’UE istituiscano un’autorità di sanità digitale per attuare le nuove disposizioni;
  • che Consiglio e Parlamento approvino l’accordo provvisorio, per poi essere adottato formalmente dalle due istituzioni dopo la messa a punto giuridico-linguistica. Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

 

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